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Pensioni personale scuola 2024: domande dal 19 settembre ed entro il 23 ottobre per docenti e ATA, 28 febbraio per i dirigenti scolastici

19 settembre 2023
Pensioni personale scuola 2024: domande dal 19 settembre ed entro il 23 ottobre per docenti e ATA, 28 febbraio per i dirigenti scolastici

Il nuovo decreto n.185 del 15 settembre 2023, pubblicato con la nota ministeriale del 18 settembre, contiene le nuove indicazioni sulle domande per le cessazioni servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.

I dirigenti scolastici possono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro e non oltre il 28 febbraio 2024 mentre per il resto del personale il termine di scadenza delle domande è fissato al 23 ottobre 2023. Le scadenze riguardano le domande di cessazione per dimissioni volontarie o delle istanze di permanenza in servizio al fine di poter permettere il raggiungimento del minimo contributivo.

Le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023. Entro il 23 ottobre gli interessati possono revocare tramite POLIS le proprie domande di cessazione.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

Tutte le richieste dovranno essere fatte attraverso POLIS che permetterà di avvalersi di cinque istanze attive contemporaneamente.

In particolare, la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021;
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022;
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023;
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti rientranti nell’Opzione donna.

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